giovedì 5 febbraio 2009

La Riforma che verrà

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Oggetto: Relazione illustrativa allegata allo schema di Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici.

PREMESSA
Lo schema di regolamento in oggetto viene emanato ai sensi dell’articolo 64, comma 4, lettera b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo. Nella stesura del regolamento e nei relativi allegati si è tenuto conto delle indicazioni espresse il 27 marzo 2008 dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione in merito al documento di base predisposto dalla Commissione ministeriale costituita il 14 dicembre 2007 per il riordino degli istituti tecnici e professionali. Il citato schema tiene conto altresì delle proposte e delle osservazioni formulate dalle parti sociali, dai collegi e dagli ordini professionali competenti in materia sull’impianto generale del riordino.



I DATI DELL’ATTUALE ORDINAMENTO DELL’ISTRUZIONE TECNICA

Settori : n. 10
Indirizzi : n. 39
Istituti tecnici principali: n. 788
Istituti tecnici punti di erogazione : n. 1802


Classi (O.D. 2008/2009) :



1. ASPETTI GENERALI
Il riordino degli istituti tecnici delineato nell’allegato schema di regolamento of-fre una prima risposta articolata ad una pluralità di urgenze segnalate negli ultimi anni, quali:
• riconfermare l’identità degli istituti tecnici all’interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione;
• fare acquisire ai giovani, attraverso la cultura scientifica, economico-giuridica e tecnica, la capacità di creare, progettare, contribuire a fare impresa per partecipare attivamente allo sviluppo economico del Paese;
• dare risposte chiare ai giovani e alle famiglie, che si aspettano dalla scuola percorsi trasparenti e competenze spendibili tanto per l’inserimento nel mondo del lavoro, quanto per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione, anche per l’esercizio di professioni tecniche regolamentate;
• superare la frammentazione dei percorsi di studio che emergono dagli at-tuali ordinamenti e dalle numerose sperimentazioni;
• rendere più efficienti i servizi di istruzione e più efficace l’utilizzo delle risorse, coniugando qualità e risparmio.
Al riguardo si richiamano sinteticamente gli elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:
 numero contenuto di indirizzi riferiti a settori produttivi di rilevanza nazionale;
 maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio di 1.056 ore effettive di lezione, corrispondente a 32 ore settimanali;
 superamento della duplicazione tra indirizzi del medesimo ordine di studi (per esempio, tra i corsi di ordinamento e le corrispondenti sperimentazioni nazionali e autonome);
 riferimento a risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e cono-scenze, in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consi-glio 23 aprile 2008 su “Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche” (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favo-rire la mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea;
 maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche, nel quadro di criteri generali definiti a livello nazionale per evitare la frammentazione dei percorsi;
 incremento dello studio della lingua inglese;
 la previsione dell’insegnamento di scienze integrate, al quale concorrono, nell’autonomia dei loro statuti epistemologici, le discipline di “Scienze della terra e biologia”, di “Fisica” e di “Chimica”, con l’obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica;
 proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di Dipartimenti per un aggior-namento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo; l’istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, finalizzato a rafforzare il raccor-do sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo; la realizzazione di un Ufficio tecnico per migliorare l’organizzazione e la funzionalità dei laboratori e la loro sicurezza per le persone e per l’ambiente;
 sviluppo di metodologie innovative basate sull’utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari;
 raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il vo-lontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro.

2. PRESENTAZIONE DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO
Lo schema di regolamento è costituto dai seguenti otto articoli, che delineano il quadro di riferimento del riordino:

Art.1. Oggetto
Art.2. Identità degli istituti tecnici
Art.3. Istituti tecnici per il settore economico
Art.4. Istituti tecnici per il settore tecnologico
Art.5. Organizzazione dei percorsi
Art.6. Valutazione e titoli finali
Art.7. Monitoraggio e valutazione di sistema
Art.8. Passaggio al nuovo ordinamento
Art.9. Disposizioni finali
Art.10. Abrogazioni
Sono, inoltre, parte integrante dello schema di regolamento i seguenti allegati:
ALLEGATO A: Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli Istituti Tecnici
ALLEGATO B: Profili degli indirizzi degli istituti tecnici del SETTORE ECONOMICO
INDIRIZZI:
B1 Amministrazione, Finanza e Marketing
B2 Turismo
ALLEGATO C: Profili degli indirizzi degli istituti tecnici del SETTORE TECNOLOGICO
INDIRIZZI:
C1 Meccanica, Meccatronica ed Energia;
C2 Trasporti e Logistica;
C3 Elettrotecnica ed Elettronica;
C4 Informatica e Telecomunicazioni;
C5 Grafica e Comunicazione;
C6 Chimica, Materiali e Biotecnologie;
C7 Tessile, Abbigliamento e Moda;
C8 Agraria e Agroindustria;
C9 Costruzioni, Ambiente e Territorio.
ALLEGATO D: Tabella di confluenza degli attuali istituti tecnici di ogni tipo ed indirizzo nel nuovo ordinamento

All’articolo 1 viene definito l’oggetto del regolamento. Al comma 1 sono ri-chiamate le disposizioni normative che collocano gli istituti tecnici nell’ambito dell’istruzione secondaria superiore che fa parte del secondo ciclo del sistema di istru-zione e formazione.

All’ articolo 2 lo schema di regolamento definisce l’identità degli istituti tecnici, con il fine di far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, saperi e competenze fondati su una solida base culturale in cui l’asse scientifico-tecnologico degli apprendimenti interagisce con la cultura umanistica e con l’approfondimento delle competenze comunicativo-relazionali, attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, in linea con le indicazioni dell’Unione europea.
L’offerta formativa è connotata, a livello nazionale, da un contenuto numero di ampi indirizzi, strettamente connessi con i settori più rilevanti per lo sviluppo economico e produttivo del Paese, anche in relazione alla necessità di valorizzare le sue tradizionali vocazioni (ad esempio, il manifatturiero, il turismo, l’abbigliamento e moda ecc.). La riorganizzazione degli istituti tecnici è avviata con gradualità, a partire dalle classi prime funzionanti nell’a.s. 2010/2011. I percorsi attivati sino all’anno scolastico 2009/2010 proseguono in base ai piani di studio dell’attuale ordinamento.
Le competenze, abilità e conoscenze acquisite al termine dei percorsi quinquen-nali consentono ai diplomati un efficace inserimento nel mondo del lavoro, anche per l’esercizio delle libere professioni attraverso gli ulteriori percorsi previsti dall’ordinamento vigente, nonché l’accesso all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore.
Come indicato nell’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40 gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei Poli tecnico profes-sionali, costituiti secondo le linee guida della citata legge n. 40/07 anche al fine di favo-rire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione (terzo comma).
Gli istituti tecnici rappresentano, inoltre, il riferimento per la costituzione degli istituti tecnici superiori, da realizzare secondo le indicazioni di cui al DPCM 25 gennaio 2008, con l’obiettivo prioritario di formare tecnici con specializzazioni più avanzate a livello terziario con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (quarto comma).
Gli articoli 3 e 4 delineano il quadro di riferimento dei due macro settori dell’istruzione tecnica, quello ECONOMICO articolato in due indirizzi e quello TEC-NOLOGICO articolato in nove indirizzi, come descritti negli allegati B e C. Rispetto all’attuale ordinamento si determina una riduzione dei settori (da 10 a 2) e degli indirizzi (da 39 a 11).
Nell’articolo 5 si delinea la struttura generale e l’organizzazione dei percorsi dell’istruzione tecnica, con indicazione del monte ore complessivo di lezioni previsto per ciascuno dei segmenti didattici in cui sono articolati i percorsi formativi, il rapporto tra l’area degli insegnamenti generali e le aree di indirizzo, gli spazi di autonomia e le quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche, le metodologie da attivare per migliorare l’efficacia dei risultati di apprendimento degli allievi. Si delineano i modelli organizzativi per ampliare la condivisione della progettazione educativa e il raccordo tra il Piano dell’offerta formativa adottato dall’istituto e le esigenze espresse dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni.
I nuovi indirizzi degli istituti tecnici, ripartiti tra i due ampi settori di riferimento (economico e tecnologico), sono caratterizzati da un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in distinte aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente spe-cificate in un numero contenuto di opzioni, con riferimento a documentate esigenze del mondo del lavoro e del territorio, nell’ambito delle quote di flessibilità indicate nello schema di regolamento e secondo i criteri generali che saranno determinati con succes-sivi decreti.
In particolare, gli spazi di flessibilità riservati agli istituti tecnici corrispondono, con riferimento all’orario annuale delle lezioni, alle seguenti aliquote:
- entro il 20% nel primo biennio;
- entro il 30% nel secondo biennio;
- entro il 35% nell’ultimo anno.
Gli istituti tecnici hanno, in questo modo, margini più ampi di autonomia non so-lo per l’individuazione degli obiettivi formativi correlati alle esigenze individuali e am-bientali, per l’organizzazione della didattica, per la ricerca e la sperimentazione, ma, so-prattutto, per l’organizzazione delle aree di indirizzo in risposta ai mutevoli e diversifi-cati fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni.
Il percorso quinquennale degli istituti tecnici è strutturato in:
- un primo biennio, dedicato all’acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente alle aree di indirizzo in funzione orientativa;
- un secondo biennio, in cui l’area di indirizzo può articolarsi in opzioni;
- un quinto anno, che si conclude con l’esame di Stato.

Il secondo biennio e il quinto anno rappresentano le articolazioni di un comples-sivo triennio.
La struttura oraria varia nel rapporto tra ore da destinare all’area istruzione gene-rale ed all’area di indirizzo secondo una proporzione superiore nel primo biennio a favore della prima e, nel secondo biennio e quinto anno, a favore della seconda in base al seguente schema:


L’attuale ordinamento prevede, mediamente, un orario di 36 ore settimanali corrispondenti a 1188 ore annuali.

La vocazione degli istituti tecnici a diffondere la cultura tecnica e scientifica e a promuovere la cultura del lavoro come parte integrante dei processi educativi è sostenuta da un impianto strutturato in modo da favorire un collegamento sistematico con le strutture della ricerca, il mondo produttivo e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale, attraverso stage, tirocini, alternanza. Le esperienze di scuola-lavoro, perciò, rappresentano strumenti metodologici e didattici a disposizione delle scuole per far conseguire agli studenti - in contesti operativi - gli obiettivi educativi previsti dai piani di studio seguiti.
Per quanto riguarda i modelli organizzativi, accogliendo il patrimonio delle migliori esperienze realizzate nelle scuole, lo schema di regolamento prevede il sostegno alla progettazione didattica attraverso l’attivazione di dipartimenti, che hanno lo scopo di ampliare - all’interno della scuola - il confronto sugli obiettivi educativi, la condivisione dei percorsi formativi e delle metodologie più efficaci per il conseguimento dei risultati attesi, l’aggiornamento delle aree di indirizzo e degli assi culturali, nonché la documentazione necessaria per il trasferimento delle buone pratiche.
Come supporto ai processi decisionali finalizzati all’elaborazione del piano dell’offerta formativa, con particolare riferimento alle aree di indirizzo e all’utilizzo degli spazi di autonomia e di flessibilità, si prevede che gli istituti tecnici si avvalgano della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, costituito dal dirigente scolastico e composto, in modo paritetico, da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica in relazione ai settori di riferimento.
Per arricchire l’offerta formativa con specifiche attività didattiche che richiedono competenze specialistiche - qualora all’interno della scuola non siano presenti le professionalità necessarie - gli istituti tecnici, nei limiti degli spazi di autonomia indicati dallo schema di regolamento e delle risorse finanziarie previste nel programma annuale di cui all’art. 2 del D. M. 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", possono avvalersi, attraverso la stipula di contratti d’opera, di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e documentata esperienza professionale, maturata nel settore di riferimento, da individuare sulla base dei criteri formulati dal citato comitato tecnico-scientifico.

L’articolo 6 affronta il tema della valutazione e dei titoli finali.
Per quanto riguarda la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, nonché la certificazione delle competenze acquisite, si fa riferimento alla normativa vigente, ovvero all’art.13, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo n.226/2005 e dal decreto legge 1 settembre 2008, n.137, art.3.
La valutazione conclusiva dei percorsi quinquennali degli istituti tecnici è affidata, come è disciplinato dalle attuali disposizioni in materia, all’esame di Stato, il cui superamento apre accesso all’università, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore.
In coerenza con l’impianto didattico innovativo dei nuovi istituti tecnici, lo schema di regolamento prevede che le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato siano definite con modalità tali da consentire l’accertamento delle competenze, abilità e conoscenze acquisite dallo studente anche in contesti operativi. Si sollecita, in tal senso, anche l’utilizzo del laboratorio per l’accertamento delle competenze e dei saperi sviluppati nel corso degli studi, privilegiando, ad esempio, tipologie di prove che richiedano la soluzione di problemi specifici, uno studio di caso, l’elaborazione di un progetto. A questo scopo, le commissioni d’esame possono avvalersi, per competenze specialistiche, anche di esperti esterni.
Con il superamento dell’esame di Stato viene rilasciato il diploma di Perito, che specifica l’indirizzo seguito dallo studente, le competenze acquisite, con l’indicazione delle eventuali opzioni seguite.

Nell’ articolo 7 si indicano le modalità per il monitoraggio e la valutazione di sistema dei percorsi degli istituti tecnici, soprattutto ai fini della loro innovazione permanente. Per questo, è prevista la costituzione di un Comitato nazionale per l’istruzione tecnica e professionale, con il compito di formulare proposte per aggiornare periodicamente, con appositi regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli obiettivi formativi degli istituti tecnici in relazione agli sviluppi della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica, dei fabbisogni formativi espressi dal mondo economico e produttivo.
Il Comitato è composto da dirigenti scolastici e docenti, da esperti del mondo del lavoro e delle professioni, dell’università e della ricerca, da esperti designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dall’Unione Province d’Italia, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dello Sviluppo economico. Per svolgere le attività assegnategli, il Comitato si articola in commissioni settoriali e si avvale dell’assistenza tecnica dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di Italia Lavoro e dell’Istituto per la promozione industriale (IPI).
I risultati degli apprendimenti relativi sia dell’area di istruzione generale, sia dei profili di indirizzo dei due settori, economico e tecnologico, sono oggetto di valutazione periodica a cura dell’Istituto nazionale per la valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
E’ prevista l’individuazione di specifici indicatori per la valutazione e l’autovalutazione degli istituti tecnici sulla base delle proposte del suddetto Comitato nazionale, anche con riferimento al Quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca presenta, ogni tre anni, al Parlamento un Rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli istituti tecnici.

L’articolo 8 disciplina il passaggio al nuovo ordinamento, indicando le modalità di avvio e le misure nazionali di accompagnamento per l’aggiornamento e la formazione del personale scolastico e l’informazione dei giovani e delle loro famiglie, in relazione alle scelte da compiere per l’a.s. 2010/2011.
Gli istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono nel nuovo ordinamento a partire dall’anno scolastico 2010/2011, secondo quanto previsto nella tabella descritta nell’Allegato D.
La definizione delle confluenze ha considerato l’urgenza di razionalizzare gli ordinamenti attuali, eliminando ridondanze e sovrapposizioni tra i corsi di ordinamento e le corrispondenti sperimentazioni coordinate a livello nazionale e autonome. In alcuni casi, è stata prevista la confluenza degli attuali percorsi in più indirizzi o in entrambi i settori, sia in relazione alle specializzazioni che più significativamente caratterizzano la realtà territoriale, sia in relazione ai percorsi sperimentali più diffusi.
Il passaggio al nuovo ordinamento sarà accompagnato da misure nazionali di sistema, che si avvalgono della collaborazione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica (ANSAS), finalizzate sia ad aggiornare il personale degli istituti tecnici sul nuovo impianto educativo e organizzativo, sia ad informare sulle nuove prospettive i giovani e le loro famiglie, soprattutto in relazione alle scelte che dovranno compiere per l’anno scolastico 2010/2011.
Il comma 2 demanda ad un regolamento successivo da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400 l’emanazione delle indicazioni nazionali concernenti i risultati di apprendimento da declinare in competenze, abilità e conoscenze in relazione agli insegnamenti di cui agli allegati B e C, sia la disciplina per l’ ulteriore articolazione delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità previsti all’articolo 5 comma 3 lettera a) dello schema di regolamento in esame.
Il numero contenuto di opzioni, che potranno prevedere anche insegnamenti alternativi a quelli indicati negli allegati B e C. Tali opzioni dovranno essere incluse in un apposito elenco nazionale per rispondere a specifiche e documentate esigenze nel mondo del lavoro e delle professioni senza incorrere nell’attuale proliferazione di indirizzi.

Nel quarto comma dell’articolo in esame sono elencati gli aspetti che saranno definiti con successivi decreti ministeriali, non aventi natura regolamentare, per favorire la flessibilità e l’adeguamento dei percorsi formativi a specifiche esigenze, anche a seguito di innovazioni scientifiche, tecniche e tecnologiche, ovvero:

- le dotazioni di organico e le relative classi di concorso del personale docente e di quello da destinare all’ufficio tecnico, previo confronto con le organizzazioni sindacali;
- le misure di accompagnamento per gli allievi non promossi alla classe successiva in relazione alla progressiva attuazione dei nuovi ordinamenti;
- criteri generali per l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno;
- gli indicatori per la valutazione e autovalutazione degli istituti tecnici.
Nell’articolo 9 sono contenute le disposizioni finali. Il comma 1 prevede che il regolamento predisposto nel rispetto dei criteri indicati nel piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, si attua nei limiti delle risorse finanziarie senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al comma 2 si richiamano le particolari disposizioni in vigore per le Province autonome di Trento e Bolzano.

L’articolo 10 indica le abrogazioni delle disposizioni relative agli istituti tecnici a partire dall’anno scolastico 2010/2011.

lunedì 2 febbraio 2009

Il quadro orario

SETTORE TECNOLOGICO


Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all’allegato A), costituisce il riferimento per tutti gli indirizzi del settore tecnologico, che si articola nei seguenti indirizzi:
C. 1: Meccanica, Meccatronica ed Energia;
C. 2: Trasporti e Logistica;
C. 3: Elettronica ed Elettrotecnica;
C. 4: Informatica e Telecomunicazioni;
C. 5: Grafica e Comunicazione;
C. 6: Chimica, Materiali e Biotecnologie;
C. 7: Tessile, Abbigliamento e Moda;
C. 8: Agraria e Agroindustria;
C. 9: Costruzioni, Ambiente e Territorio.

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO


ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI,

COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO

DISCIPLINE

1° biennio

2° biennio

Ultimo

anno

secondo biennio e quinto anno costitui-scono un percorso formativo unitario

1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua inglese

99

99

99

99

99

Storia, Cittadinanza e Costituzione

66

66

66

66

66

Matematica

132

132

99

99

99

Diritto ed economia

66

66

Scienze integrate: Scienze della Terra e Biologia

66

66

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione Cattolica o attività alternative

33

33

33

33

33

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali

660

660

495

495

495

Totale complessivo ore annue

1056

1056

1056

1056

1056




2 – Trasporti e Logistica


Profilo
Il Perito dei Trasporti e della Logistica:
- ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi e l’organizzazione di servizi logistici;
- ha competenze e conoscenze che, a seconda delle declinazioni di settore scelte dai singoli istituti, riguardano le diversificate articolazioni del trasporto;
- possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui si specializza e di quelli collaterali;
- integra le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia di trasporto;
- è in grado di operare autonomamente nel controllo, nelle regolazioni, e riparazioni dei sistemi di bordo;
- esprime le proprie competenze nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
- applica le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;
- nell’ambito dell’area Logistica, è in grado di operare nel campo delle infrastrutture, delle modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e intermediari logistici;
- relativamente alle tipologie di intervento, agisce nell’applicazione delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, dei servizi e del lavoro nonché del trasporto di merci pericolose;
- è in grado di esprimere le proprie competenze nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e nell’utilizzazione razionale dell’energia;
- descrive e documenta il lavoro svolto, conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati.
L’indirizzo si articola nelle aree opzionali di approfondimento: 1) “Trasporti” e 2) “Logistica”. L’area Trasporti si identifica in articolazioni relative alla costruzione, alla manutenzione ed alla conduzione del mezzo: aereo, marittimo e terrestre.



TRASPORTI E LOGISTICA: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DELL’INDIRIZZO

DISCIPLINE

1° biennio

2° biennio

Ultimo

anno

secondo biennio e quinto anno costitui-scono un percorso formativo unitario

1^

2^

3^

4^

5^

Scienze integrate (Fisica)

99

99

di cui Laboratorio di Fisica

66

66

Scienze integrate (Chimica)

99

99

di cui Laboratorio di Chimica

66

66

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

99

99

di cui Laboratorio di tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica

66

Tecnologie informatiche

99

di cui Laboratorio di Tecnologie informatiche

66

Scienze e tecnologie applicate *

99

DISCIPLINE COMUNI ALLE ARTICOLAZIONI “TRASPORTI “, “LOGISTICA”

Complementi di matematica

33

33

Elettrotecnica, elettronica e automazione

99

99

99

Diritto ed economia

66

66

66

ARTICOLAZIONE: TRASPORTI

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo **

165

165

264

Meccanica e macchine **

99

99

132

Logistica

99

99

ARTICOLAZIONE: LOGISTICA

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo

99

99

99

Meccanica e macchine

99

99

99

Logistica

165

165

198

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo

396

396

561

561

561

di cui LABORATORIO

396

891

Totale complessivo ore

1056

1056

1056

1056

1056

Attività e insegnamenti facoltativi nel settore tecnologico

Lingua 2

66

66

66

66

66


* L’insegnamento denominato “Scienze e tecnologie applicate”, compreso fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, è riferito alle competenze relative alle discipline di indirizzo del secondo biennio e quinto anno. Per l’individuazione delle relative classi di concorso si rinvia all’articolo 8, comma 4, lettera a).
** Se l’articolazione “TRASPORTI” è riferita agli insegnamenti relativi agli apparati e impianti marittimi, il monte ore previsto per “Scienza della navigazione, struttura costruzione del mezzo” è di 99 ore nel secondo biennio 132 nell’ultimo anno; il monte ore per meccanica e macchine è di 165 ore nel secondo biennio e 264 nell’ultimo anno

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